CUDE

Contrassegno Unico Disabili Europeo

Finalmente anche l’Italia si adegua agli standard europei.
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2012, anche in Italia viene adottato il contrassegno europeo.

Quale colore avrà il nuovo contrassegno?

Il nuovo contrassegno sarà di colore azzurro con il simbolo bianco su sfondo blu scuro.
Sul fronte riporterà data di scadenza, numero di serie, nome e timbro dell’autorità competente al rilascio, mentre sul retro, saranno riportati i dati della persona abilitata all’utilizzo e relativa foto.

Cosa faccio del mio vecchio contrassegno?

I vecchi contrassegni saranno ancora validi e solo in occasione di rinnovo o nuova concessione, sarà rilasciato il nuovo modello.
Entro 3 anni tutti i Comuni dovranno modificare la segnaletica orizzontale e verticale riguardante le persone disabili adattandola, per grafica e cromatismo, alla normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2012.

Il Contrassegno Europeo introdurrà nuove regole?

Con l’adozione del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), la persona disabile potrà circolare e veder riconosciuti i propri diritti, non solo se viaggia in Europa, ma anche se circola o sosta nei Comuni italiani. Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012 , n. 151, entra così in vigore il nuovo CUDE che modifica e regolamenta la normativa in materia. Di seguito si riporta il testo dell’art. 381 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto:

note all’Art. 1

«Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide»

  1. Ai fini di cui all’art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
  2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno per parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di “simbolo di accessibilità” di cui alla figura.
  3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
  4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medicolegale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
  5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il Comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi.
  6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute

Art. 2 – Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Disposizioni in materia di segnaletica verticale ed orizzontale

Art. 3 – Disposizioni transitorie e finali

  1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
  2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
  3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all’articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per tutto quanto non riportato si rimanda al testo completo del Decreto pubblicato sulla: Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012

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